|
E’ stato approvato la legge 28 Gennaio 2009 n.2 conversione decreto 185/2008 “Decreto anticrisi.Conversione in legge con modificazione,del decreto –legge 29 novembre 2008,n.185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie,lavoro,occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. (Suppl. Ordinario n.14), pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2009 (Supplemento ordinario n.14). Il testo di legge (Art.29), conferma quanto gia’ segnalato,ed in particolare: - cancellazione della retroattività al 2008 (vige quindi quanto previsto con legge finanziaria 2008 n.244); - Per le spese 2009 - 2010, inoltro comunicazione, per sola conoscenza, ad Agenzia delle Entrate; - La detrazione sarà ripartita in 5 anni(anziché 3-10 anni). Il modulo per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dovra’ essere pubblicato entro i 30 giorni dall’approvazione della Legge di Conversione.
DETRAZIONE DEL 55% Oggetto: chiarimenti relativi al Decreto Ministeriale 11 marzo 2008 – detrazione fiscale 55% Con la pubblicazione del decreto dello scorzo 11 Marzo 2008 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fatto chiarezza circa la possibilità o meno di ottenere delle agevolazione fiscali in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomassa combustibili, quali ad esempio impianti dotati di stufe e caminetti a legna o pellets. Per consentire una valutazione puntuale riportiamo stralcio del Decreto Ministeriale: “Art. 1. Valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale. 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, sono riportati in allegato 1. Fermo restando quanto disposto al comma 1, qualora l'intervento realizzato ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, i medesimi generatori di calore alimentati da biomasse combustibili devono contestualmente rispettare le seguenti ulteriori condizioni: a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5; b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, ovvero i piu' restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti; c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni.” Pertanto: 1 sicuramente un impianto a biomassa (legna o Pellets) rientra nei possibili interventi per una riqualificazione energetica ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni previste in Finanziaria e cioè il 55%; 2 I prodotti a biomassa (Caminetti e stufe a legna o pellets) devono avere rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea 303-5. Come si evince dal disposto è altresì evidente che la mera sostituzione di un caminetto con uno nuovo con rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea 303-5, non rientra negli interventi legislativi previsti in finanziaria ai fini dell’ottenimento della defiscalizzazione del 55%. Quindi per ottenere la detrazione del 55% nel caso di installazione di apparecchi a biomassa con rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea 303-5, ENEA chiarisce ulteriormente che: “……, per essere considerato agevolabile, l'intervento deve costituire sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, deve essere riferito ad un edificio e non a singole unità immobiliari e rispettare quanto espresso anche ai punti b e c del decreto 11 marzo 2008. Cordiali saluti ENEA” In questo processo per l’ottenimento dell’agevolazione del 55% risulta pertanto fondamentale la figura del tecnico progettista professionista iscritto all'albo, affinché possa redigere una asseverazione energetica di un intervento di riqualificazione energetica , applicando il comma 344 della legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007). Allegati: 1) Detrazione fiscale 55% - Sintesi dei principali adempimenti. 2) Elenco generatori di calore alimentati da biomasse combustibili rispettanti le tre condizioni dell' art. 1 comma 2 del D.M. 11 marzo 2008.
DETRAZIONE FISCALE 55% - SINTESI DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI Settembre 2008 In cosa consiste: Detrazione d’imposta pari al 55% delle spese sostenute tra il 01.01.2007 ed il 31.12.2010, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione al tipo di intervento. Non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali. Chi può usufruirne: Tutti i contribuenti, anche se titolari di reddito di impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto dell’intervento. I familiari conviventi (parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado) che sostengono la spesa possono usufruire della detrazione. Interventi ammessi: Interventi di riqualificazione energetica Interventi sull’involucro edilizio Installazione di pannelli solari Interventi sugli impianti di riscaldamento Rateazione: 3 quote annuali, di pari importo, per le spese sostenute nel 2007; da 3 a 10 quote annuali, di pari importo, per le spese sostenute nel periodo 01/01/2008 – 31/12/2010, su scelta irrevocabile del contribuente all'atto della prima detrazione. Pagamenti: Bonifico bancario o postale, da cui risulti: la causale del versamento; il codice fiscale del soggetto che usufruisce della detrazione; il numero di partita iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico. Per i contribuenti titolari di reddito di impresa è ammessa qualsiasi forma di pagamento, comprovata da idonea documentazione. I documenti da acquisire: 1. l’asseverazione che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti; 2. l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio (Allegato A del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19/02/07); 3. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (Allegato E del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19/02/07). I documenti sopra elencati devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari. I documenti da trasmettere: entro 90 giorni dalla fine dei lavori devono essere trasmessi all’Enea telematicamente, attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica: 1. i dati contenuti nell’attestato di certificazione ovvero dell’attestato di qualificazione energetica; 2. la scheda informativa. I documenti da conservare: 1. il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato; 2. la ricevuta di invio; 3. le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute; nella fattura deve essere indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento; 4. la ricevuta del bonifico bancario o postale, per i contribuenti non titolari di reddito di impresa.
|